Legge 212/1983
Art. 40 — L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'es…
Art. 40. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno meta' della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'articolo 27 e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimita' di voti. Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianita'.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 40.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 40.
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