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Legge 212/1983

Art. 4 — In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'ar…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/4parte di Legge 212/1983
Art. 4. In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facolta' di indire uno o piu' bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.

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