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Legge 212/1983

Art. 32 — Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un uffici…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/32parte di Legge 212/1983
Art. 32. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti piu' anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1 gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

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