Legge 212/1983
Art. 26 — L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali; d) per be…
Art. 26. L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali; d) per benemerenze da istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, inoltre, conferita la qualifica di "aiutante" o "scelto". L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) ed il conferimento, della qualifica di "aiutante" o "scelto" si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 26.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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