Legge 212/1983
Art. 17 — I concorsi indicati dall'articolo 13 hanno luogo per titoli ed esami
Art. 17. I concorsi indicati dall'articolo 13 hanno luogo per titoli ed esami. I titoli sono rappresentati dai risultati del corso di istruzione, del tirocinio pratico, del corso di specializzazione o abilitazione, da eventuali benemerenze, sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato ed aggiornata alla data del termine della ferma volontaria o, per i sergenti raffermati, della ferma di due anni e sei mesi. Gli esami consistono in due prove scritte, una di cultura generale ed una di carattere tecnico professionale. Le modalita' di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 17.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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