Legge 212/1983
Art. 11 — I volontari arruolati conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', i gradi o la classifica di:
Art. 11. I volontari arruolati conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', i gradi o la classifica di: 1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento; 2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento; 3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento. Il giudizio di idoneita' e' espresso da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneita' sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacita' attitudinali dimostrate. I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 11, comma 1, numero 3.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 11.
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