Legge 93/1983
Art. 17 — Qualifiche funzionali Il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali
Art. 17. Qualifiche funzionali Il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali. Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonche' ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilita' burocratiche. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni raso ad un raggruppamento omogeneo delle attivita' lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni. Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalita' e la responsabilita' e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensivita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 29/02 — Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisioautoritativoha disposto (con l'art. 74) l'abrogazione dell'art. 17.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72 comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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