Open·Parlamento
HomeNormeLegge 77/1983Art. 6
Legge 77/1983

Art. 6 — Revisione contabile e controllo Le contabilita' della societa' di gestione e del fondo comune sono soggette a…

ELI /it/legge/1983/03/23/77/art/6parte di Legge 77/1983
Art. 6. Revisione contabile e controllo Le contabilita' della societa' di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La societa' incaricata della revisione provvede altresi' alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della societa' di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto. Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La banca depositaria controlla, ad ogni liquidazione mensile, che le operazioni disposte dalla societa' di gestione siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. I sindaci della societa' di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della societa' stessa e nella gestione del fondo comune.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 77/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.