Legge 77/1983
Art. 4 — Gestione del fondo La societa' di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle a…
Art. 4. Gestione del fondo La societa' di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attivita' di gestione. Nell'esercizio dell'attivita' di gestione la societa' non puo' vendere titoli allo scoperto, ne' negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, ne' operare a premio o a riporto e non puo' assumere ne' concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto di titoli da includere nel fondo comune la societa' puo' ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in titoli emessi da una stessa societa' o ente ne' in altre attivita' finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potra' superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 10 per cento se non quotate, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla societa' gerente di esercitare il controllo sulla societa' emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresi' con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa societa' di gestione. I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente. E' vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla societa' gerente, nonche' in titoli emessi da societa' od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della societa' di gestione. L'investimento in azioni, emesse da societa' controllanti la societa' di gestione, e' ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della societa' controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lett. x) l'abrogazione dell'art. 4; (con l'art. 214, comma 2, lett. d))la modifica dell'art. 4.
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