Legge 77/1983
Art. 11 — Disciplina della emissione dei valori mobiliari Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni…
Art. 11. Disciplina della emissione dei valori mobiliari Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantita' e delle caratteristiche dei titoli suddetti. Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni. Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni gia' assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia puo' stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantita' e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio). La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, della legge 7 giugno 1974, n. 216. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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Abroga · 2
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 11.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lett. x) la conferma dell'abrogazione dell'art. 11.
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