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Legge 689/1981

Art. 95 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/95parte di Legge 689/1981
Art. 95. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

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