Open·Parlamento
HomeNormeLegge 689/1981Art. 84
Legge 689/1981

Art. 84 — Comunicazione all'imputato

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/84parte di Legge 689/1981
Art. 84. (Comunicazione all'imputato) Quando per il reato per il quale si procede e' ammessa l'oblazione o puo' trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

↑ Tutti gli articoli di Legge 689/1981 · fonte Normattiva ↗

← Art. 83 Art. 85 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.