Legge 689/1981
Art. 72 — Revoca della pena sostitutiva
Art. 72. (Revoca della pena sostitutiva) Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1, lettera v)) la modifica dell'art. 72.
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