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Legge 689/1981

Art. 37 — Omissione o falsita' in registrazione o denuncia obbligatorie

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/37parte di Legge 689/1981
Art. 37. (Omissione o falsita' in registrazione o denuncia obbligatorie) Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni. La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perche' il fatto costituisce un piu' grave reato. Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 35.

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