Legge 689/1981
Art. 28 — Prescrizione
Art. 28. (Prescrizione) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.
↑ Tutti gli articoli di Legge 689/1981 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.