Legge 689/1981
Art. 129 — Inosservanza di pene accessorie
Art. 129. (Inosservanza di pene accessorie) L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
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