Legge 689/1981
Art. 105 — Lavoro sostitutivo
Art. 105. (Lavoro sostitutivo) Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attivita' non retribuita, a favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che puo' delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attivita' si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
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Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 105.
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