Open·Parlamento
HomeNormeLegge 689/1981Art. 103
Legge 689/1981

Art. 103 — Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/103parte di Legge 689/1981
Art. 103. (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie) Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilita' del condannato la durata complessiva della liberta' controllata non puo' superare un anno e sei mesi, se la pena convertita e' quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita e' quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare in ogni caso i sessanta giorni.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Inserisce · 1
Sostituisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 689/1981 · fonte Normattiva ↗

← Art. 102 Art. 104 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.