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Legge 574/1980

Art. 47 — Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 lu…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/47parte di Legge 574/1980
Art. 47. Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in quanto applicabili. Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussiste rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo quarto della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1981.

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