Legge 574/1980
Art. 41 — Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensio…
Art. 41. Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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