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Legge 574/1980

Art. 31 — I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/31parte di Legge 574/1980
Art. 31. I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corrispondente ruolo dell'"a disposizione", ivi transitati ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del servizio permanente effettivo. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono disponibili nel ruolo speciale unico 70 posti per l'anno 1981. Le domande di trasferimento devono essere presentate nel mese di gennaio 1981. I trasferimenti avranno luogo: a) con il grado e l'anzianita' posseduti al momento del passaggio di ruolo, fermo restando che gli ufficiali da trasferire saranno iscritti dopo l'ultimo pari grado, gia' appartenente al ruolo speciale unico, avente la stessa anzianita' assoluta di grado. Per gli ufficiali a disposizione il trasferimento si effettua previa reintegrazione nel servizio permanente effettivo; b) con decorrenza dal F ottobre dell'anno di presentazione delle relative domande di trasferimento. Qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianita' assoluta di grado da lui posseduta e la sua data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente piu' elevato e, a parita' di coefficiente, il piu' anziano d'eta'. I tenenti colonnelli, gia' valutati almeno una volta nel ruolo di provenienza e trasferiti nel ruolo speciale unico, sono comunque compresi nelle aliquote da valutare per l'avanzamento in quest'ultimo ruolo. I tenenti colonnelli che abbiano presentato domanda per il passaggio nel ruolo speciale unico e siano compresi tra quelli da valutare nel ruolo di appartenenza, qualora siano giudicati idonei e iscritti in quadro, perdono ogni titolo per il transito nel ruolo speciale unico.

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