Legge 574/1980
Art. 23 — Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo son…
Art. 23. Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento. La nota (o) della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' cosi' modificata: "(o) ciclo di 4 anni con inizio dal 1981". La Commissione superiore d'avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981: dei tenenti generali del Corpo tecnico, non comprende il generale ispettore del Corpo stesso; dei maggiori generali e dei colonnelli del Corpo Tecnico, comprende il tenente generale idoneo e iscritto in quadro per la promozione al grado di generale ispettore del Corpo stesso; dei tenenti colonnelli dei Servizi Tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, comprende l'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano gia' appartenente al Servizio Tecnico degli ufficiali da valutare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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