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Legge 574/1980

Art. 20 — Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/20parte di Legge 574/1980
Art. 20. Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, operano le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 5 e 38 della predetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni. Gli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti o che non ottengono la proroga di un anno, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con il grado e l'anzianita' posseduti, previo parere favorevole delle autorita' gerarchiche. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze. Gli ufficiali che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

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