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Legge 574/1980

Art. 14 — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i ruoli degli ufficiali del Corpo tecn…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/14parte di Legge 574/1980
Art. 14. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i ruoli degli ufficiali del Corpo tecnico nelle posizioni di a disposizione, di ausiliaria, di complemento, della riserva e della riserva di complemento, previsti nei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge. Con la stessa decorrenza ha luogo il trasferimento nei predetti ruoli degli ufficiali dei sei servizi tecnici nelle posizioni di cui al precedente comma. L'iscrizione nei ruoli si effettua secondo le norme previste dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

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