Legge 312/1980
Art. 91 — Mobilita' del personale
Art. 91. (Mobilita' del personale) Il personale non docente di cui al presente capo e' assegnato alle singole istituzioni universitarie. I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso ateneo sulla base di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra.
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