Legge 312/1980
Art. 89 — Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica
Art. 89. (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica) Il personale che otterra' il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sara' collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza. In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.
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