Legge 312/1980
Art. 85 — Decorrenza
Art. 85. (Decorrenza) Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
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