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Legge 312/1980

Art. 82 — Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/82parte di Legge 312/1980
Art. 82. (Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali) Il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni; nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati; nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai; nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275; nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto; nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive. Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 ed il 1 marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

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