Legge 312/1980
Art. 68 — Cumulo di impieghi
Art. 68. (Cumulo di impieghi) Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli che seguono. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti di scenografia e, limitatamente al personale gia' in servizio, ai docenti di anatomia artistica delle accademie di belle arti.
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