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Legge 312/1980

Art. 6 — Contingenti di qualifica

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/6parte di Legge 312/1980
Art. 6. (Contingenti di qualifica) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta.

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