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Legge 312/1980

Art. 59 — Assegnazioni provvisorie di sede

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/59parte di Legge 312/1980
Art. 59. (Assegnazioni provvisorie di sede) La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali. Il personale non docente puo' essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.

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