Open·Parlamento
HomeNormeLegge 312/1980Art. 43
Legge 312/1980

Art. 43 — Funzioni

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/43parte di Legge 312/1980
Art. 43. (Funzioni) Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non docente.

↑ Tutti gli articoli di Legge 312/1980 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.