Legge 312/1980
Art. 41 — Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali
Art. 41. (Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali) Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresi' l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualita' di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25. Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta e' pari allo stipendio iniziale della settima qualifica. Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e' attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
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Abroga · 1
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 41.
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