Legge 312/1980
Art. 20 — Riserva di posti carriera diplomatica
Art. 20. (Riserva di posti carriera diplomatica) Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle gia' delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.
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