Legge 312/1980
Art. 172 — Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico
Art. 172. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico) Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
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