Legge 312/1980
Art. 166 — Modifiche di procedure
Art. 166. (Modifiche di procedure) I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva. I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva.
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