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Legge 312/1980

Art. 164 — (Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza…

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/164parte di Legge 312/1980
Art. 164. (Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia) L'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1979, dal seguente: "Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario".

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