Legge 312/1980
Art. 156 — Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori
Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori) Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.
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