Legge 312/1980
Art. 145 — Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284
Art. 145. (Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284) Il disposto dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere. E' abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione", contenuto nell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 145.
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