Legge 312/1980
Art. 142 — Stipendi dei generali e dei colonnelli
Art. 142. (Stipendi dei generali e dei colonnelli) Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 142.
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