Legge 312/1980
Art. 140 — Inquadramento nei livelli retributivi
Art. 140. (Inquadramento nei livelli retributivi) Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1 gennaio 1978, e' inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente articolo 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella: Numero Anzianita di servizio militare scatti da 15 a 17 anni................................................... 2 da 18 a 19 " ..................................................... 3 da 20 a 21 " ..................................................... 4 da 22 a 23 " ..................................................... 5 da 24 a 25 " ..................................................... 6 da 26 a 27 " ..................................................... 7 da 28 anni in poi....................................... ..........8 Gli scatti di cui alla presente tabella: - si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento; - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per: anzianita' di permanenza nella classe di stipendio; promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo; - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente articolo 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione economica. Ai militari immessi in servizio a partire dal 1 gennaio 1978 e' in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio militare comunque prestato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 140.
↑ Tutti gli articoli di Legge 312/1980 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.