Legge 312/1980
Art. 137 — Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello
Art. 137. (Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello) A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri: a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente; b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo; c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente; d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano; e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianita' di grado o ventiquattro anni di anzianita' di servizio e' attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000. La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonche' su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita. Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale. Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari e' attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio gia' prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili. Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717. L'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 137.
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