Open·Parlamento
HomeNormeLegge 312/1980Art. 123
Legge 312/1980

Art. 123 — Congedo ordinario

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/123parte di Legge 312/1980
Art. 123. (Congedo ordinario) A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun'anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

↑ Tutti gli articoli di Legge 312/1980 · fonte Normattiva ↗

← Art. 122 Art. 124 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.