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Legge 650/1979

Art. 8 — L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/8parte di Legge 650/1979
Art. 8. L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Le province provvedono ad effettuare: a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali; b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2, lettera d). Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunita' montane".

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Abroga · 2

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