Legge 650/1979
Art. 5 — Gli istituiti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n
Art. 5. Gli istituiti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attivita', finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni. I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di societa' consortili anche in forma cooperativa fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonche' a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorche' gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative, anche se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorita'. Il limite occupazionale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano di personale idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione. Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' nell'articolo 63, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91. La misura massima delle scorte e' ridotta al venti per cento. In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del sessantacinque per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge e' destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalita' e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' autorizzata la spesa di lire 350 miliardi, di cui 100 miliardi da destinare alle imprese agricole per l'adeguamento degli scarichi. I fondi di cui al comma precedente sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo criteri fissati dalle regioni con la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi tra le regioni. I fondi sono stanziati in tre annualita' per gli anni 1980, 1981 e 1982, di cui lire 75 miliardi per l'anno 1980. All'onere derivante dalle disposizioni del comma precedente per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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