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Legge 650/1979

Art. 20 — Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/20parte di Legge 650/1979
Art. 20. Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione".

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

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