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Legge 650/1979

Art. 18 — Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/18parte di Legge 650/1979
Art. 18. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute".

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