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Legge 650/1979

Art. 13 — L'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n

ELI /it/legge/1979/12/24/650/art/13parte di Legge 650/1979
Art. 13. L'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita' e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 14. Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' o di abitabilita' devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980. I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976. Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilita' sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa".

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