Legge 650/1979
Art. 10 — L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n
Art. 10. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dai seguenti: "Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicita' non superiore all'anno. Le autorita' competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 152/05 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direautoritativoha disposto (con l'art. 63) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 175) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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