Legge 48/1979
Art. 7 — In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestu…
Art. 7. In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l'agenzia, comunicando le generalita' dell'incaricato e indicando la data di conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonche' le condizioni di esercizio. In ogni caso di variazione della sede dell'agenzia, nonche' nel caso di modifiche delle condizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l'impresa e' tenuta a comunicare quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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